Art. 2.
(Divieto di trasmissione).

      1. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi di qualsiasi tipo nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 21.
      2. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere, all'inizio, durante o alla fine di programmi destinati ai bambini e all'inizio, durante e alla fine di programmi di cartoni animati, messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo.
      3. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di inserire televendite nei programmi o nei cartoni animati destinati ai bambini.